Il TSO, ossia il Trattamento Sanitario Obbligatorio, è una procedura sanitaria che consente, in via del tutto eccezionale, di sottoporre una persona a cure mediche indipendentemente dal proprio volere. Viene principalmente applicato in ambito psichiatrico, tuttavia nel contesto di malattie infettive, veneree o professionali può essere applicato con funzione preventiva.
Nel corso del tempo, il modo di concepire le cure psichiatriche è cambiato profondamente. Si è progressivamente trasformato il ruolo attribuito alla volontà del paziente, così come le motivazioni alla base degli interventi e, soprattutto, gli obiettivi stessi della cura.
Prima del TSO: la psichiatria custodialistica
La Legge n. 36 del 14 febbraio 1904 (Legge Giolitti) prevedeva che un paziente, ritenuto pericoloso per sè o per gli altri o che desse pubblico scandalo, poteva essere ricoverato in maniera obbligatoria e per un tempo indeterminato. In questo modello la finalità prevalente non era il progetto terapeutico e riabilitativo, bensì la custodia e l’ordine pubblico.
“Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualsiasi causa da alienazione mentale quando siano pericolose per sé o per gli altri o siano di pubblico scandalo e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorchè nei manicomi”
L’attenzione ai diritti e alla volontarietà dei pazienti si acquisì progressivamente a partire dagli anni ’60; un passaggio importante fu rappresentato dalla Legge n. 132 del 1968 (Legge Mariotti) che introdusse i ricoveri volontari in ambito psichiatrico, diede la nascita ai Centri di Igiene Mentale e abolì l’ annotazione del ricovero psichiatrico nel casellario giudiziario.
Il TSO dal 1978: quando la cura diventa obbligatoria
Con la Legge n. 180 del 13 maggio 1978, la cosiddetta Legge Basaglia, la psichiatria italiana attraversò una trasformazione radicale; vennero aboliti i manicomi, nacquero i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura SPDC, pertanto la psichiatria veniva inserita all’interno delle strutture ospedaliere, la legge sancì inoltre il principio della volontarietà delle cure, riconoscendo il consenso del paziente come elemento centrale dell’intervento terapeutico. In questo nuovo modello nacque anche il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO): il ricovero obbligatorio smetteva di essere strumento di custodia, ma misura sanitaria eccezionale, sottoposta a precise condizioni e garanzie giuridiche.
Il TSO nasceva dunque come strumento sanitario e terapeutico, profondamente diverso dal ricovero coatto previsto dalla legislazione precedente. Venivano finalmente superati i concetti di pericolosità sociale e pubblico scandalo come presupposti del provvedimento, che veniva subordinato alla presenza di 3 condizioni contemporaneamente:
1)alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici.
2) mancata accettazione delle cure proposte.
3)mancanza di condizioni e circostanze che permettano idonee e tempestive misure sanitarie extraospedaliere.
Nel corso del TSO il malato mantiene tutti i propri diritti. La durata minima è di 7 giorni. Al termine di questo periodo, il TSO può concludersi, trasformarsi in un ricovero volontario qualora la persona accetti di proseguire le cure, oppure essere prorogato quando persistano le condizioni che ne hanno determinato l’applicazione.
Cosa cambia con la sentenza del 2025?
La psichiatria è un ambito in continua evoluzione, non solo sul piano scientifico, ma anche rispetto a questioni etiche e giuridiche. Un passaggio particolarmente recente risale al 30 maggio 2025, quando è stata depositata la sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale1, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 35 L. 833/1978 nelle parti che non garantivano adeguate tutele procedurali. Con la sentenza n. 76/2025, la Corte Costituzionale ha rafforzato le garanzie della persona sottoposta a TSO.
Quali sono le differenze ?
La normativa precedente prevedeva che, una volta accertata la presenza delle tre condizioni previste dalla legge, la procedura si articolava nelle seguenti fasi:
- Proposta motivata da parte di un medico.
- Convalida di un medico appartenente al Servizio Sanitario Nazionale.
- Ordinanza del sindaco in qualità di autorità sanitaria locale che si avvale per l’esecuzione dell’uso della forza pubblica di cui dispone.
- Esecuzione dell’ordinanza ad opera degli operatori sanitari e di polizia.
- Controllo differito del giudice tutelare da eseguirsi entro 48 ore.
Con la sentenza n. 76/2025, la Corte costituzionale ha evidenziato come la normativa precedente non garantisse un effettivo coinvolgimento della persona sottoposta a TSO nel procedimento di convalida. Il giudice tutelare poteva infatti procedere anche solo sulla base della documentazione ricevuta, senza che fosse previsto l’obbligo di informare l’interessato del provvedimento né di ascoltarlo personalmente prima della decisione.
L’esclusione della persona direttamente interessata è stata ritenuta incompatibile con le garanzie costituzionali della libertà personale e del diritto di difesa, tanto più considerando che il TSO incide direttamente sulla libertà della persona.
La centralità del paziente
Il punto centrale è semplice: il paziente non può essere considerato un soggetto passivo del procedimento.
Anche quando si trova in una condizione di grave alterazione psichica, infatti, non perde i propri diritti fondamentali. Al contrario, proprio perché il trattamento viene imposto contro la sua volontà e comporta una limitazione della libertà personale, diventa ancora più importante garantirgli la possibilità di conoscere le ragioni del provvedimento, di essere ascoltato e di partecipare, per quanto possibile, al procedimento che lo riguarda.
Per questo, il procedimento deve garantire che la persona:
- venga informata del provvedimento di TSO prima che il provvedimento sindacale venga inviato al giudice tutelare.
- possa essere ascoltata personalmente dal giudice tutelare prima della convalida: l’audizione avviene generalmente in SPDC ove il paziente è ricoverato.
- venga informata anche dell’eventuale convalida del TSO: la convalida deve essere notificata al diretto interessato.
- comunicazione per le proroghe del TSO: la proposta motivata del responsabile del servizio psichiatrico deve essere comunicata non solo al sindaco e al giudice tutelare, ma anche alla persona interessata o al suo legale rappresentante.
La sentenza interviene sulle garanzie che devono accompagnare una misura che incide, seppur temporaneamente, sulla libertà della persona.
Il principio di fondo è quindi quello della centralità della persona: anche quando il trattamento sanitario deve essere imposto, il paziente continua a essere titolare di diritti e deve essere coinvolto, per quanto possibile, nelle decisioni che lo riguardano.
Il TSO, in altre parole, non è una misura punitiva o di sicurezza, ma uno strumento sanitario eccezionale, da utilizzare quando non siano praticabili alternative adeguate e sempre nel rispetto delle garanzie previste a tutela della persona.
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